Statuto
Addi 28 marzo 1983 presso la sede dell’Associazione degli Industriali di Novara
tra
l’Associazione degli Industriali di Novara, agli effetti del presente accordo rappresentata – per delega del proprio Presidente Ing. GIANFREDO COMAZZI – dall’Ing. IGNAZIO ACCORDINO, Presidente della Sezione Edili, assistito dal Dr. BRUNO GUASCO dell’Associazione medesima
e, in ordine alfabetico
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno Fe.N.E.A.L.-UIL – provinciale di Novara rappresentata dai Signori PAZIENZA SABINO e TUMINELLO SALVATORE
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – FILCA-CISL – territoriale di Novara rappresentata dai Sigg. BOVIO SANDRO, MAROLA GIOVANNI, CAIRO PAOLO, anche delegata ed in rappresentanza della FILCA-CISL territoriale della Valsesia
La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – FILLEA-CGIL – territoriale di Novara, rappresentata dai Sigg. GAVINELLI GIUSEPPE, BELLINI VITTORIO, CAPPELLAZZO GIANFRANCO, anche delegata ed in rappresentanza della FILLEA-CGIL territoriale della Valsesia
che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
premesso che:
– in data 29 luglio 1982 l’ANCE, l’INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei lavoratori hanno rinnovato con le Organizzazioni delle Imprese Artigiane del settore edile l’accordo nazionale del 7 marzo 1977 relativo alla partecipazione di tali ultime organizzazioni all’attività delle Casse Edili;
– si è conseguentemente convenuto di adeguare lo Statuto della «Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Novara», costituita per il territorio della Provincia di Novara di giurisdizione della Associazione degli Industriali di Novara, alla disciplina del sopra richiamato accordo nazionale del 29-7-1982
viene approvato
l’allegato Statuto della Cassa medesima che entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 1983.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. LA Fe.N.E.A.L. – UIL
p. L’A. I. N.
p. LA FILCA-CISL
p. LA FILLEA-CGIL
STATUTO CASSA EDILE DI NOVARA
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Costituzione della Cassa Edile
Art. 2 Sede, Funzioni, Durata
Art. 3 Domicilio legale e Foro competente Compiti
Art. 4 Compiti
Art. 5 Prestazioni di previdenza ed assistenza
Art. 6 Iscrizione
Art. 7 Rapporto di iscrizione
Titolo II CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Art. 8 Contributi della Cassa Edile
Art. 9 Gestioni ed Assistenza
Titolo III ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Art. 10 Organi della Cassa Edile
Art. 11 Comitato di Presidenza
Art. 12 Comitato di Gestione
Art. 13 Consiglio Generale
Art. 14 Collegio Sindacale
Art. 15 Presidente
Art. 16 Vice Presidente
Art. 17 Durata delle cariche
Art. 18 Compensi
Titolo IV DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCI
Art. 19 Direzione della Cassa Edile
Art. 20 Amministrazione della Cassa Edile
Art. 21 Patrimonio sociale
Art. 22 Rendite
Art. 23 Prelevamenti e spese
Art. 24 Esercizi finanziari e bilanci
Titolo V DISPOSIZIONI VARIE
Art. 25 Scioglimento della Cassa Edile
Art. 26 Modifiche allo Statuto
Art. 27 Norma di rinvio
Art. 28 Norma transitoria
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE
In conformità a quanto previsto dall’art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini e sciogliendo la riserva contenuta all’art. 10 dell’accordo integrativo 2 ottobre 1959 è costituita in Novara, a decorrere dal 1° gennaio 1961, la «Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Novara» per il territorio di giurisdizione della Associazione degli Industriali di Novara.
ART. 2
SEDE, FUNZIONI E DURATA
1 La Cassa Edile ha sede in Novara.
2 L’indirizzo è determinato e modificato dal comitato di gestione.
3 La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel presente statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l’ANCE, l’INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-CISL e F.I.L.L.E.A.-CGIL), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonchè fra l’Associazione degli Industriali di Novara e la Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-CISL e F.I.L.L.E.A.-CGIL della Provincia di Novara.
4 Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
5 La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.
6 La Cassa Edile non ha scopi di lucro.
ART. 3
DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE
1 Per quanto riguarda i servizi e le assistenze facenti capo alla Cassa Edile, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.
2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il Foro di Novara.
ART. 4
COMPITI
La Cassa Edile provvede a:
a) gestire a favore dei propri iscritti i contributi e le somme ad essa at tribuite con accordi e contratti collettivi dalle Organizzazioni Sindacali di categoria di cui all’art. 2;
b) gestire gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia ed eventualmente per festività;
c) erogare prestazioni di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
d) svolgere ogni altro compito ad essa congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all’articolo 2 o ad essa demandato congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Novara di cui allo stesso art. 2, nell’ambito delle direttive delle predette Associazioni nazionali.
ART. 5
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1 Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente statuto nonchè dai contratti ed accordi locali stipulati, per le materie o le parti non disciplinate dai contratti ed accordi collettivi nazionali suddetti, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Novara aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
2 Le prestazioni, demandate ai contratti ed accordi collettivi locali, sono concordate dalle organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal comitato di gestione.
3 La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni di cui ai commi precedenti.
ART. 6
ISCRIZIONE
1 L’iscrizione alla Cassa Edile è aperta a tutti i datori di lavoro ed a tutti i lavoratori le cui imprese danno formale adesione ai contratti ed accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni di cui all’art. 2 o da altre organizzazioni che si siano sottoposte alla medesima disciplina o che vi abbiano successivamente aderito, previo assenso in ogni caso da parte delle organizzazioni di cui all’art. 2, e che esercitino attività edili ed affini nel territorio di giurisdizione dell’ Associazione degli Industriali di Novara.
2 Sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro aderenti alla Sezione Edile dell’Associazione degli Industriali di Novara ed i datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni che si siano sottoposte alla disciplina della Cassa Edile medesima, o che vi abbiano successivamente aderito, ai sensi del primo comma del presente articolo.
ART. 7
RAPPORTO DI ISCRIZIONE
1 Il datore di lavoro è iscritto presso la Cassa Edile, e – pertanto – è tenuto a dare rigorosa attuazione alla contrattazione collettiva dalla quale la stessa Cassa Edile promana, dalla data di presentazione alla Cassa Edile della dichiarazione di adesione alla normativa che regola la Cassa Edile medesima.
2 In caso che la dichiarazione di adesione venga spedita tramite corrispondenza raccomandata, la data di iscrizione è quella del ricevimento – da parte della Cassa Edile – della raccomandata medesima.
3 La Cassa Edile rilascerà idonea certificazione attestante la data di iscrizione.
4 Il lavoratore è iscritto presso la Cassa Edile, e – pertanto – ha diritto alle previdenze con le modalità previste dalla contrattazione collettiva dalla quale la stessa Cassa Edile promana, dalla data in cui il datore di lavoro – già aderente alla Cassa – ne segnala i dati anagrafici, indispensabili per l’avvio della procedura di iscrizione, alla Cassa Edile medesima.
5 Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:
a) morte dell’iscritto
b) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile ed affine
c) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che, pur esercitando un’attività edile ed affine, non aderisca alla disciplina del presente statuto
d) espatrio dell’iscritto
e) cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’iscritto per effetto di legge.
TITOLO II
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
ART. 8
CONTRIBUTI ALLA CASSA EDILE
1 I contributi e gli altri importi da versare alla Cassa Edile sono definiti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 2 e, nell’ambito di questi, dai contratti ed accordi collettivi sottoscritti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Novara aderenti alle predette Associazioni nazionali.
2 I termini e le condizioni di versamento sono altresì stabilite dai contratti ed accordi collettivi di cui al comma precedente, fermo restando che gli obblighi contributivi dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.
3 Il comitato di gestione della Cassa stabilisce le ulteriori modalità di pagamento che si rendono necessarie.
4 Dell’esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra è responsabile il datore di lavoro, il quale, per la parte facente capo ai lavoratori dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.
5 Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti il comitato di gestione potrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.
ART. 9
GESTIONI ED ASSISTENZA
La gestione delle somme di competenza della Cassa Edile o comunque amministrate dalla stessa nonchè l’erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal comitato di gestione con apposito regolamento, fermo in ogni caso il principio che possono fruire delle prestazioni e delle assistenze della Cassa Edile soltanto i lavoratori iscritti relativamente ai quali risultino effettuati i versamenti di cui al precedente art. 8, salvo le eccezioni eventualmente previste dai contratti ed accordi collettivi di cui allo stesso art. 8.
TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
ART. 10
ORGANI DELLA CASSA EDILE
Sono organi della Cassa Edile:
– il Comitato di presidenza
– il Comitato di gestione
– il Consiglio generale
– il Collegio sindacale
ART. 11
COMITATO DI PRESIDENZA
1 Il Comitato di presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2 Uno fra i componenti il Comitato di gestione nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all’ANCE assume, su designazione dell’Associazione territoriale medesima, la funzione di Presidente, ed uno fra i componenti dello stesso Comitato nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alla F.L.C. assume, su designazione di dette Organizzazioni la funzione di Vice Presidente.
3 Spetta al Comitato di presidenza di:
– sovraintendere all’applicazione del presente statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale;
– decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.
4 Le deliberazioni del Comitato di presidenza sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Consiglio generale, il quale decide in via definitiva.
ART. 12
COMITATO DI GESTIONE
1 a) Composizione.
Il Comitato di gestione è costituito da 12 componenti nominati:
– n. 6 dalla Sezione Edile dell’Associazione Industriali di Novara aderente all’ANCE
– n. 6 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Novara, aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art. 2, in misura paritetica fra loro.
2 In caso di necessità, i rappresentati nel Comitato di gestione sono nominati dalla Associazione o dalle Federazioni nazionali rispettive.
3 b) Attribuzioni del Comitato di gestione.
Il Comitato di gestione provvede all’amministrazione ed alla gestione della Cassa, compiendo gli atti necessari allo scopo.
4 Spetta in particolare al Comitato di gestione di:
1) deliberare ed approvare i regolamenti della Cassa.
2) Predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite – in attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali e territoriali di cui all’art. 2, relativi ai contributi ed alle prestazioni – nonchè il bilancio consuntivo.
3) Vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolare modo per quelli riguardanti la riscossione dei contributi.
4) Curare e provvedere all’impiego dei fondi della Cassa in attuazione delle delibere del Consiglio generale.
5) Curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e la pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa.
6) Contrarre e concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche e con sentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pub blici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, transigere e compromettere in arbitri od amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
7) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il funzionamento della Cassa.
8) Assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il tratta mento economico in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
5 c) Convocazioni.
Il Comitato di gestione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio sindacale.
La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto da recapitare almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonchè l’indicazione degli argomenti da trattare. Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il segretario.
6 d) Deliberazioni.
Alle riunioni del Comitato di gestione partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.
Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato di gestione.
ART. 13
CONSIGLIO GENERALE
1 A) Composizione.
Il Consiglio generale è costituito da:
a) 12 componenti il Comitato di gestione
b) 3 componenti nominati dalla Sezione Edile dell’ Associazione Industriali di Novara aderente all’ANCE
c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori rappresentate nel Comitato di
gestione.
2 Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere ricoperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell’art. 12 alle condizioni e con le modalità previste dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra le Associazioni e le Federazioni nazionali di cui all’ art. 2.
3 B) Attribuzioni del Consiglio generale.
Spetta al Consiglio generale di:
– esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite
– approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile
– decidere in via definitiva gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia
di contributi e di prestazioni.
4 C) Convocazioni.
Il Consiglio generale si riunisce, ordinariamente, una volta al semestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 5 componenti il Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio sindacale.
Il Consiglio generale si riunisce in via straordinaria per deliberare modifiche al presente statuto alle condizioni del successivo art. 26.
La convocazione del Consiglio generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi, a mezzo raccomandata, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono indicare il luogo, giorno, ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.
5 D) Deliberazioni.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio generale.
ART. 14
COLLEGIO SINDACALE
1 a) Composizione.
Il Collegio sindacale è composto da tre membri di cui due uno per ciascuna delle parti – designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all’art. 2.
Il terzo membro che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all’albo dei revisori ufficiali dei conti. In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
Saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti, designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente impediti per cause di forza maggiore.
2 b) Durata.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica per il triennio di cui al secondo comma dell’ art. 17 e possono essere riconfermati.
3 c) Attribuzioni.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire al Comitato di gestione ed al Consiglio generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa relativi alle varie gestioni ad essa affidate ai sensi dell’art. 4 per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al bimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. .
4 La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
5 I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale senza voto deliberativo.
ART. 15
PRESIDENTE
l Il Presidente della Cassa Edile ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Cassa nei confronti dei terzi e in giudizio.
2 Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Cassa.
3 Spetta al Presidente della Cassa di:
– sovraintedere all’applicazione del presente statuto
– convocare e presiedere il Comitato di gestione ed il Consiglio generale, alle cui riunioni, in accordo con il Vice Presidente, ha la facoltà di invitare rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 2
– decidere, in prima istanza, in concerto con il vice Presidente, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in maniera di contributi e prestazioni
– dare esecuzione di concerto con il vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di gestione e del Consiglio generale.
4 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente delega per iscritto, di volta in volta, ad altro componente il Comitato di gestione, fra quelli nominati dalla Sezione Edile dell’Associazione degli Industriali di Novara, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
ART. 16
VICE PRESIDENTE
.
1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’ esercizio delle sue funzioni.
2 In caso di assenza o d’impedimento, il Vice Presidente delega per iscritto, di volta in volta, ad altro componente il Comitato di gestione, fra quelli nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’articolo 2, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.
ART. 17
DURA TA DELLE CARlCHE
1 I membri del Comitato di presidenza, del Comitato di gestione, del Consiglio generale durano in carica tre anni.
2 Il triennio decorre dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio generale, ai sensi dell’art. 13, lettera B) e scade il giorno in cui, nel terzo anno successivo, il Consiglio generale approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
3 È data facoltà alle Associazioni ed alle Organizzazioni cui spettano le nomine ai sensi del presente statuto, di provvedere, anche prima dello scadere del triennio, alla sostituzione delle persone da esse rispettivamente designate a ricoprire cariche.
4 Le persone nominate in sostituzione di quelle eventualmente cessanti per qualunque causa prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimaste le persone che hanno sostituito.
5 Le persone designate a ricoprire cariche sono rieleggibili.
6 Il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricoprire tale carica per più di due trienni consecutivi.
ART. 18
COMPENSI
1 Ad eccezione della carica di Sindaco, tutte le cariche sono gratuite.
2 Per i componenti il Collegio sindacale il compenso è fissato annualmente con delibera del Comitato di gestione su proposta del Presidente della Cassa Edile.
3 Tuttavia al Presidente della Cassa, al Vice Presidente ed agli altri componenti il Comitato di gestione ed il Consiglio generale, anche in relazione a specifici compiti che venissero loro affidati, possono essere corisposte somme a titolo di indennizzo e/o rimborso spese.
4 L’entità di tali somme è stabilità dal Comitato di gestione con apposita delibera.
TITOLO IV
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCI
ART. 19
DIREZIONE CASSA EDILE
Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di gestione che ne fissa le attribuzioni.
ART. 20
AMMINISTRAZIONE CASSA EDILE
1 L’assunzione dell’altro personale impiegatizio adibito agli uffici amministrativi della Cassa è deliberato dal Comitato di gestione, udito il parere del Direttore.
2 Il trattamento disciplinare, economico ed assicurativo di tutto il personale alle dipendenze della Cassa è determinato da apposito Regolamento da approvarsi dal Comitato di gestione, tenuti presenti i contratti ed accordi collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile ed in conformità alle leggi che regolano la materia.
ART. 21
PATRIMONIO SOCIALE
1 Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo entrano in proprietà della Cassa
b) dagli avanzi di esercizio e dalle somme destinate a formare riserve, ordinarie o straordinarie, o speciali accantonamenti
c) dai beni mobili e dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.
2 I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa nell’interesse dei lavoratori iscritti.
ART. 22
RENDITE
Costituiscono rendite della Cassa:
a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori ai sensi dell’art. 4, lettera a)
b) gli interessi attivi sui contributi anzidetti
c) le maggiorazioni contributive per ritardati versamenti da parte dei datori di lavoro delle somme di cui all’art. 8 e delle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dal Comitato di gestione nei casi di inadempienza.
d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità, ogni qualvolta le somme stesse non siano espressamente destinate al patrimonio della Cassa
e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano nelle disponibilità gestionali della Cassa.
ART. 23
PRELEVAMENTI E SPESE
1 Per far fronte alle spese di amministrazione la Cassa si vale delle entrate di cui all’articolo precedente.
2 Gli avanzi annuali di esercizio possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie o straordinarie o speciali accantonamenti.
3 Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, devono essere giustificati dalla relativa documentazione, vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente o da chi li sostituisce.
4 Qualsiasi prelievo, pagamento o movimento di fondi, per qualsiasi titolo o causale, deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.
5 Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente perchè assenti od impediti devono essere munite, agli effetti del presente articolo, di speciale delega scritta.
6 Il Direttore della Cassa Edile, quando sia fornito di speciale delega scritta, può agire – agli effetti del presente articolo – per nome e conto del Presidente o del Vice Presidente o di entrambi i componenti il Comitato di Presidenza. In ogni caso la delega non può essere rilasciata per più di un’operazione.
ART. 24
ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
1 L’esercizio della Cassa decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. *
2 Alla fine di ogni esercizio, il Comitato di gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all’articolo 4, con l’indicazione, per ognuna di esse, delle somme riscosse o da esigere e di quelle effettivamente erogate e da erogare per impegni assunti.
3 Detti bilanci debbono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell’ esercizio.
4 Conseguentemente i bilanci medesimi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio generale.
5 Entro tre mesi dalla chiusura del vecchio esercizio devono essere, inoltre, predisposti ed approvati i piani previsionali delle entrate e delle uscite relative al nuovo esercizio.
6 I bilanci consuntivi devono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale: analogamente i piani previsionali devono contenere una sufficientemente esatta indicazione delle entrate e delle spese dell’ esercizio finanziario cui si riferiscono.
7 I bilanci consuntivi e preventivi devono, inoltre, entro 30 giorni dalla loro approvazione, essere trasmessi con la relazione del Presidente della Cassa Edile e la relazione del Collegio sindacale, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di gestione di cui all’ari. 12 del presente statuto.
8 Entro i successivi 30 giorni, le dette Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
9 Il verbale deve essere trasmesso entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, a cura dell’ Associazione che ne riceve l’incarico in occasione dell’incontro di cui sopra, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne dà lettura al Comitato di gestione alla prima riunione.
__________
(*) Così stabilito con accordo del 20 Settembre 1983.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 25
SCIOGLIMENTO DELLA CASSA EDILE
1 La messa in liquidazione della Cassa Edile può essere sempre disposta con accordo sottoscritto tra le Organizzazioni territoriali su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all’articolo 2 del presente statuto.
2 Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività o quando venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.
3 In entrambe le ipotesi le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’ art. 2 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
4 Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Novara.
5 Le anzidette Organizzazioni determineranno, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l’operato.
6 Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno concordemente individuate dalle menzionate Organizzazioni.
7 In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Novara, tenuti presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno costituito la Cassa.
ART. 26
MODIFICHE ALLO STATUTO
Qualunque modifica al presente statuto sarà deliberata dal Consiglio generale, convocato appositamente in via straordinaria con le modalità previste dall’art. 13, previa approvazione delle Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 2.
ART. 27
NORMA DI RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e dei contratti ed accordi collettivi in vigore, stipulati dalle Associazioni nazionali o dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 2.
ART. 28
NORMA TRANSITORIA
1 Le modifiche statutarie, adottate con atto in data 28 marzo 1983 entrano in vigore a decorrere dal l° Ottobre 1983.(*)
2 La situazione contabile alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie sarà approvata dal Comitato di gestione.(**)
____________
(*) Con accordo 21 Settembre 1983 si è convenuto che l’esercizio della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Novara, iniziato il 1° Ottobre 1982, abbia una decorrenza straordinaria di mesi tre con conseguente chiusura al 31 Dicembre 1983.
(**) Così stabilito con accordo del 21 Settembre 1983.