Congruità
A seguito del D.M. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art. 8 c.10 bis del DL 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) ed in applicazione dell’Accordo Nazionale della Parti Sociali del 10 settembre 2020, a partire dalla denuncia mensile di novembre 2021, con scadenza invio e versamento previsti entro il 31 dicembre 2021, entrerà in vigore il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera.
Il sistema riguarderà esclusivamente i lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, nonché i lavori pubblici di qualsiasi importo, comunque con data inizio 1°novembre 2021 (saranno quindi esclusi dalla verifica tutti cantieri pubblici e privati iniziati prima di tale data seppur non ancora terminati).
La verifica della congruità avrà ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
La congruità dovrà attestare che l’incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore agli indici minimi della tabella delle categorie OG di cui all’Accordo del 10 settembre 2020 sopra citato.
L’attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente su apposita istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, o dal committente, entro 10 giorni dalla richiesta.
L’attestazione di congruità sull’opera complessiva sarà necessaria:
- Per i lavori pubblici, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima di procedere al saldo finale.
- Per i lavori privati prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
Qualora l’opera complessiva non fosse congrua, la Cassa Edile competente inviterà l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento alla Cassa Edile medesima dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale minima di congruità. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità fosse pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, verrà rilasciata comunque l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori. L’impresa affidataria non congrua potrà inoltre dimostrare con documentazione appropriata il raggiungimento della percentuale di incidenza attraverso costi non registrati (es. noli a caldo, personale in distacco, ecc.). In questa fase potrà essere assistita da un rappresentante dell’Associazione Datoriale a cui aderisce.
La non congruità inciderà sulla regolarità dei successivi Durc on line a seguito dell’iscrizione dell’impresa affidataria in BNI.
Tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento della verifica della manodopera, a partire dall’inserimento dei cantieri oggetto della verifica fino al rilascio dell’attestazione di congruità saranno possibili attraverso un unico portale messo a disposizione dal sistema nazionale e denominato CNCE EDILCONNET (raggiungibile collegandosi al sito www.congruitanazionale.it registrandosi e associandosi alla propria Cassa Edile di iscrizione). A seguito della registrazione l’impresa affidataria potrà caricare il cantiere rientrante tra le tipologie soggette a verifica congruità ottenendo un codice univoco riconosciuto a livello nazionale e utilizzabile da tutte le imprese che partecipano all’appalto. Inoltre i cantieri inseriti sul portale saranno trasferiti automaticamente sul MUT dell’impresa principale e delle imprese subappaltatrici dichiarate, senza necessità di un successivo caricamento manuale in denuncia.